Eredità : la dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte

Eredità : la dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte

Tra gli adempimenti obbligatori da effettuare entro 12 mesi dall’apertura di una successione vi è la presentazione della dichiarazione di successione. Tale adempimento non equivale ad accettazione dell’eredità, ma ha valenza fiscale.

La normativa di riferimento è il D.lgs n. 346/1990 (Inizio moduloFine moduloTesto unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono:

  • i chiamati all’eredità, salvo non abbiano dichiarato di volervi rinunciare,
  • i legatari ed i loro rappresentanti,
  • gli immessi nel possesso dei beni ereditari,
  • gli amministratori dell’eredità, 
  • i curatori dell’eredità giacente,
  • esecutori testamentari.

È sufficiente che solo un soggetto presenti la dichiarazione, che varrà per tutti.

Ai sensi dell’art. 28, c. 7 del TUS Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare”.

 

A seguito della dichiarazione di successione l’Agenzia delle Entrate quantificherà l’imposta di successione dovuta, il cui pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.

 

Ai sensi dell’art. 2, c. 48 del D.L. n. 262 del 2006 le aliquote sul valore complessivo netto dei beni trasferiti e le franchigie applicate all’imposta sono le seguenti:

  • aliquota del 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro (franchigia);
  • aliquota del 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro (franchigia);
  • aliquota del 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito (non vi è franchigia);
  • aliquota dell’8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti (non vi è franchigia).
  • È altresì prevista una franchigia di 1.500.000 euro per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap grave.
  •  

L’imposta di successione, se superiore ad euro 1.000, può essere pagata anche a rate.

 

Avv. Jennifer Zito 

 

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