Referendum sulla Giustizia 2026: cosa cambia davvero per te (e perché questo voto è più importante di quanto pensi)

Referendum sulla Giustizia 2026: cosa cambia davvero per te (e perché questo voto è più importante di quanto pensi)

Domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15 gli elettori italiani sono chiamati a esprimersi sul testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, recante “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”

Che cosa è il referendum confermativo?

È uno strumento di democrazia diretta previsto dall’ordinamento italiano, disciplinato dall’art. 138 della Costituzione (la prima e fondamentale fonte dell’ordinamento interno).

Serve a consentire ai cittadini di confermare o respingere una legge di revisione costituzionale o una legge costituzionale già approvata dal Parlamento.

Nel referendum confermativo non c'è quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza.

 

Il referendum può essere richiesto, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, da cinquecentomila elettori, da cinque Consigli regionali oppure da un quinto dei membri di una Camera. Non si svolge se la legge è stata approvata in Parlamento con una maggioranza dei due terzi dei componenti in entrambe le Camere.

Come si vota?

Sulla scheda compaiono due opzioni:

  • Sì, per confermare la legge e approvare le modifiche.
  • No, per respingerla e mantenere invariato il testo degli articoli.

L’elettore esprime il proprio voto tracciando un segno su una sola delle due risposte, non è una espressione politica ma di democrazia.

Cosa si vota?

La conferma o meno della modifica di alcuni articoli della Costituzione, in particolare degli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.

 

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

 

Meglio essere informati. Quali sono le modifiche apportate agli articoli in questione?

Di seguito i testi degli articoli in questione e le modifiche previste:

 

Articolo 87 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge diiniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura

requirente.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Articolo 102 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti

e requirenti.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

 

 

Articolo 104 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

 

 

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

 

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

 

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

 

 

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

 

 

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e

indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento

in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente   tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

 

 

 

 

 

Articolo 105 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei   magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta  da  quindici  giudici  tre  dei  quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori  ordinari  di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante  elezione, nonché'  da  sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto

funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro   anni.

L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le  relative

sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

 

Articolo 106 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura

requirente con almeno quindici anni di esercizio delle

funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 

Articolo 107 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

Articolo 110 della Costituzione

Testo attuale

Testo modificato (in grassetto)

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 

Avv. Jennifer Zito

 

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